{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-07-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-11_2014-07-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120034&nX40_KEY=4921723&nTrefferzeile=31&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1a36c3ba01cada96eae6e168a02ccde2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 31.07.2014 16.2013.11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di lavoro - parto prematuro della lavoratrice e ricovero prolungato in ospedale di suo figlio - indennità di maternità versate dal giorno in cui il neonato è accolto a casa - obbligo del datore di lavoro di pagare il salario durante il periodo di differimento delle indennità di maternità"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:37:05", "Checksum": "acb7ba17ee0f7c111095d16653b80221", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 31.07.2014 16.2013.11\nRegesto:\nContratto di lavoro - parto prematuro della lavoratrice e ricovero prolungato in ospedale di suo figlio - indennità di maternità versate dal giorno in cui il neonato è accolto a casa - obbligo del datore di lavoro di pagare il salario durante il periodo di differimento delle indennità di maternità\n\n\na) Il diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., impone all'autorità giudicante l'obbligo di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e, dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Esso non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure formulati; è, infatti, sufficiente che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento. Dal punto di vista formale, il diritto ad una motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita, risulta dai diversi considerandi componenti la decisione (sentenza del Tribunale federale 2C_505/2009 del 29 marzo 2010, consid. 3.1), oppure da rinvii ad altri atti. Anche in questo caso, occorre però che ciò non ne ostacoli oltremodo la comprensione o addirittura la precluda (DTF 139 IV 183, consid. 2.2 con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 2C_1022/ 2013 del 25 marzo 2014, consid. 4.3.2 con riferimenti).\nb) Il Pretore, fondandosi sulla dottrina maggioritaria, ha ammesso la pretesa dell'istante sulla base dell'art. 324a cpv. 1 CO, riconoscendo alla lavoratrice il diritto di percepire lo stipendio al 100% per il periodo di assenza dopo il parto. Egli ha nel contempo spiegato perché non ha condiviso la tesi della convenuta secondo cui l'istante non aveva alcun diritto allo stipendio in quel periodo, rilevando che l'art. 324a cpv. 2 CO si applica quando la madre non adempie ai requisiti dell'art. 16b LIPG, a dimostrazione che non è la LIPG in sé a superare gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell'art. 324a cpv. 1 CO, bensì lo sono le prestazioni effettivamente erogate in base a questa legge. A suo parere, quindi, “la stessa logica torna applicabile allo scenario che qui ci occupa, ossia quello dell'art. 16c LIPG”. Infine egli ha evidenziato che nella fattispecie “l'attrice non ha commesso alcuna colpa, poiché ovviamente non può esserle imputata la nascita prematura del figlio, né può esserle rimproverato di avere utilizzato un diritto che la legge (art. 16c LIPG) metteva a disposizione nella sua situazione”.\nc) Da quel che precede è evidente che la decisione impugnata contiene tutti gli elementi essenziali (disposti legali determinanti, motivo di accoglimento) per permettere alla convenuta di capire le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'accoglimento della petizione, di rendersi conto della portata del provvedimento e, infine, di potere presentare, come peraltro ha esperito, il rimedio giuridico appropriato con cognizione di causa. La censura di difetto di motivazione si rivela quindi priva di pertinenza e come tale va respinta.\n4. Il Pretore, rammentato che per l'art. 35a cpv. 3 della Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio le puerpere non possono essere occupate durante le otto settimane dopo il parto, ha accertato che in caso di differimento dell'indennità di maternità al giorno in cui il figlio può essere accolto a casa ai sensi dell'art. 16c cpv. 2 LIPG, le madri non risultano essere retribuite per il periodo tra la nascita del figlio e l'inizio del versamento dell'indennità. Egli, ricordato che il Tribunale federale non si era ancora espresso sulla questione del versamento del salario durante quel lasso di tempo, ha indicato che per la maggior parte della dottrina, in tali circostanze ricorrono i presupposti dell'art. 324a cpv. 1 CO di modo che la madre ha il diritto di percepire lo stipendio (al 100%) per un tempo limitato, determinato dalla cosiddetta “scala bernese”, ma al massimo per 8 settimane dopo il parto. Egli ha poi respinto l'argomentazione contraria della convenuta, rilevando che siccome l'art. 324a cpv. 2 CO si applica quando la madre non adempie ai requisiti dell'art. 16b LIPG “dimostra che non è la LIPG in sé a superare gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell'art. 324a cpv. 1 CO, bensì lo sono le prestazioni effettivamente erogate in base a questa legge”. Ha così soggiunto che “la stessa logica torna applicabile allo scenario che qui ci occupa, ossia quello dell'art. 16c LIPG: visto che è soltanto dal rientro a casa del bambino che decorre l'indennità LIPG, è soltanto a partire da quel momento che gli obblighi del datore di lavoro vengono superati da quella legge, prima di allora essi invece persistono ai termini dell'art. 324a cpv. 1 CO”."}