{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-07-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-11_2014-07-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120034&nX40_KEY=4921723&nTrefferzeile=31&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1a36c3ba01cada96eae6e168a02ccde2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 31.07.2014 16.2013.11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di lavoro - parto prematuro della lavoratrice e ricovero prolungato in ospedale di suo figlio - indennità di maternità versate dal giorno in cui il neonato è accolto a casa - obbligo del datore di lavoro di pagare il salario durante il periodo di differimento delle indennità di maternità"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:37:05", "Checksum": "acb7ba17ee0f7c111095d16653b80221", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 31.07.2014 16.2013.11\nRegesto:\nContratto di lavoro - parto prematuro della lavoratrice e ricovero prolungato in ospedale di suo figlio - indennità di maternità versate dal giorno in cui il neonato è accolto a casa - obbligo del datore di lavoro di pagare il salario durante il periodo di differimento delle indennità di maternità\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo dell'11 marzo 2013 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la decisione emessa il 5 febbraio 2013 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1 nella causa SE.2012.309 (contratto di lavoro) promossa con petizione 10 agosto 2012 da |\n|\n|\n|\nCO 1 (Como)\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. CO 1 ha lavorato per la società RE 1, come assistente di direzione dal 17 marzo 2009 al 30 settembre 2011. Il contratto di lavoro, di durata indeterminata, prevedeva un salario lordo di fr. 4500.– per tredici mensilità, aumentato a fr. 5240.– dal 1° marzo 2010. Il 7 marzo 2011 la lavoratrice ha dato alla luce un figlio, G__________, il quale, prematuro, è rimasto in ospedale fino al 15 aprile 2011. CO 1 ha chiesto e ottenuto che le indennità di maternità le fossero versate dal giorno in cui il figlio ha lasciato l'ospedale.\nB. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, il 10 agosto 2012 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 7379.30 lordi, corrispondenti allo stipendio dal 7 marzo al 14 aprile 2011 (39 giorni) oltre alla quota di tredicesima. Nelle sue osservazioni del 12 settembre 2012 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. Al dibattimento del 24 ottobre 2012 l'attrice ha chiesto in via subordinata, che qualora il differimento del versamento delle indennità di maternità (art. 16c cpv. 2 LIPG) fosse considerato un periodo di attesa ai sensi dell'art. 324b cpv. 3 CO, il datore di lavoro fosse tenuto a pagarle fr. 5903.45 (4/5 del salario). Statuendo il 5 febbraio 2013 il Pretore ha accolto la petizione, obbligando la convenuta a versare all'attrice fr. 7379.30 lordi. Non sono state prelevate spese giudiziarie ma la convenuta è stata tenuta a versare all'attrice un'indennità di fr. 300.–.\nC. Contro la decisione appena citata RE 1, è insorta a questa Camera con un reclamo dell'11 marzo 2013 in cui chiede l'annullamento del giudizio impugnato e la sua riforma nel senso di respingere la petizione. Nelle sue osservazioni del 9 aprile 2013 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.\nConsiderando\nin diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice della convenuta il 7 febbraio 2013. Il termine d'impugnazione ha iniziato così a decorrere l'indomani e sarebbe scaduto sabato 9 marzo 2013, salvo poi prorogarsi a lunedì 11 marzo 2013 (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto l'ultimo giorno utile (cfr. timbro sulla busta di intimazione) il reclamo è pertanto tempestivo.\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51, consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).\n3. La reclamante si duole della violazione dell'obbligo di motivazione, asserendo che “il Pretore nella sua decisione, neppure spiega come gli obblighi del datore di lavoro persistano durante l'ospedalizzazione del neonato” e la sua motivazione non permette di comprendere le ragioni per le quali egli ritiene che dall'art. 324a CO derivi un obbligo per il datore di lavoro di versare il salario alla dipendente durante il periodo di differimento delle indennità di maternità ai sensi dell'art. 16c cpv. 2 LIPG."}