Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni. Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto. 2. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 150.– sono poste, in solido, a carico dei reclamanti. 3. Notificazione a: | | – ed ; – (CO). | | | | Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.