1 con relativa richiesta di risarcimento dei danni cagionati. Sul punto si formula esplicita riserva di azione segnalando sin d'ora che i danni arrecati sono di gran lunga superiori alla ingiusta pretesa oggi azionata”. In tali circostanze la quantificazione del danno, formulata per la prima volta in questa sede, è inammissibile. La medesima, nella misura in cui si riferisce a una prassi ignota a questa Camera, non potrebbe comunque essere considerata. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, deve essere respinto 10. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv.