Essi si sono infatti limitati ad asserire che “il comportamento tenuto dall'Ing. CO 1 nei nostri confronti, ha determinato la necessità di cercare “in corso d'opera” un professionista legittimamente abilitato disposto a proseguire il lavoro previo avallo del lavoro di un soggetto terzo, circostanza che, come è intuibile, si è dimostrata particolarmente difficile ed onerosa. Sono successivamente emersi errori ed inadempienze da parte del precedente professionista che solo nell'auspicio di escludere qualsiasi contenzioso giudiziale non sono stati contestati all'ing. CO 1 con relativa richiesta di risarcimento dei danni cagionati.