CO 1 “attratti dal minor costo” (reclamo, pag. 2). 9. I reclamanti si dolgono del fatto che il Giudice di pace non ha tenuto conto che essi hanno posto in compensazione il credito vantato dall'attore con i danni da loro subìti. A loro dire “il comportamento omissivo del signor CO 1 e le imperfezioni del suo operato, che hanno reso necessarie modifiche ed aumento dei costi, nonché ritardi sul termine dei lavori e pertanto costi supplementari oggettivi, giustificano una richiesta di risarcimento danni che nella prassi viene limitata all'importo dell'onorario pattuito; per questi motivi (…) si sono sentiti in diritto di non versare al millantatore l'importo pattuito. Art. 41 CO”.