Resta il fatto che la procedura d'iscrizione era in corso e l'autorizzazione non è stata rilasciata non perché l'interessato non disponesse dei requisiti professionali richiesti, ma perché egli necessitava di un permesso rilasciato in base all'accordo bilaterale Svizzera-UE relativo alla libera circolazione delle persone, che in concreto non si era finalizzato. Ciò premesso, i reclamanti non pretendono che non avrebbero concluso il contratto nemmeno se avessero saputo che il professionista necessitava di un'autorizzazione previa, tanto più che a loro dire la scelta è caduta sull'ing. CO 1 “attratti dal minor costo” (reclamo, pag. 2).