2 e 7 cpv. 1 della legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto del 24 marzo 2004: RL 7.1.5.1) e che tale mancanza gli avrebbe impedito di allegare il progetto alla domanda di costruzione (art. 4 cpv. 2 della legge edilizia cantonale: RL 7.1.2.1). Resta il fatto che la procedura d'iscrizione era in corso e l'autorizzazione non è stata rilasciata non perché l'interessato non disponesse dei requisiti professionali richiesti, ma perché egli necessitava di un permesso rilasciato in base all'accordo bilaterale Svizzera-UE relativo alla libera circolazione delle persone, che in concreto non si era finalizzato.