4 CO) e per dolo (art. 28 CO). Ci si può chiedere se tali argomentazioni siano ricevibili, preso atto che davanti al primo giudice gli interessati non si sono mai prevalsi di alcun vizio nella conclusione del contratto (art. 326 cpv. 1 CPC; sopra, consid. 2). Sia come sia, con riserva dei vizi del consenso, il contratto concluso con un ingegnere non autorizzato dal diritto cantonale a praticare rimane valido (DTF 117 II 48, consid. 2). In concreto, è indubbio che l'ing. CO 1 non disponeva della necessaria autorizzazione rilasciata dall'OTIA per esercitare la propria professione di ingegnere nel Canton Ticino (art. 2, 3 cpv. 2 e 7 cpv.