CO (DTF 134 III 364, consid. 6.2.1 e 6.2.2 con rinvii; 130 III 362, consid. 4.1 con riferimenti; II CCA, sentenza inc. 12.2009.189 del 4 novembre 2011, consid. 2.1; Tercier/ Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4a edizione, n. 5360). La responsabilità per il superamento del preventivo allestito nell'ambito di un contratto di progettazione sottostà nondimeno alle regole del contratto di mandato (Borghi, Il diritto per gli architetti, Zurigo, 2010, pag. 155). b) Nella fattispecie, l'istante ha negato di avere concordato con i convenuti un costo di € 5000.– per le sue prestazioni (cfr. osservazioni, pag. 1 e verbale, pag. 1), ragion per cui la pattuizione iniziale di una mercede di € 5000.