E sulla base di tale decisione il giudice, poi, rigetta in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo. Sotto questo profilo nulla può essere rimproverato al Giudice di pace che, dopo avere accertato il credito dell'attore, ovvero che la pretesa rivendicata esiste ed è esigibile, ha pronunciato il rigetto definitivo dell'opposizione al noto PE. 7. I reclamanti rimproverano al Giudice di pace di avere omesso di accertare “con ogni mezzo quali fossero gli accordi del contratto verbale”. Essi affermano che il prezzo concordato con l'attore per le sue prestazioni era di € 5000.– e non di € 9240.– come indicato nella fattura da lui allestita.