Ora, in realtà, l'attore non ha promosso una procedura sommaria volta al rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo fatto notificare ai convenuti il 28 settembre 2011 (cfr. 251 lett. a CPC), ma un'azione in procedura semplificata volta all'accertamento del suo credito e che conferisce autorità di cosa giudicata all'esistenza e all'esigibilità del credito posto in esecuzione. E sulla base di tale decisione il giudice, poi, rigetta in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo.