Ciò premesso, avendo RE 1 sottoscritto, a suo nome e in rappresentanza di sua moglie, il relativo verbale senza alcuna riserva e senza nulla eccepire, si può legittimamente ritenere che i convenuti abbiano condiviso tale impostazione rinunciando all'assunzione di ulteriori prove. Essi non possono pertanto dolersene in questa sede. Su questo punto il reclamo non merita ulteriore disamina. 3. La fattispecie denota risvolti internazioni per la residenza italiana dell'istante. Ora, la competenza del giudice svizzero è senz'altro data (art. 2 cpv. 2 e 5 n. 1 lett.