Per quanto riguarda l'assunzione di testimoni, nella misura in cui la richiesta è nuova, è come tale inammissibile in secondo grado (art. 326 cpv. 1 CPC). Per di più va rilevato che all'udienza del 17 gennaio 2013 il Giudice di pace ha chiaramente manifestato la sua intenzione di voler procedere all'emanazione della decisione, basandosi quindi sulle sole prove documentali agli atti. Ciò premesso, avendo RE 1 sottoscritto, a suo nome e in rappresentanza di sua moglie, il relativo verbale senza alcuna riserva e senza nulla eccepire, si può legittimamente ritenere che i convenuti abbiano condiviso tale impostazione rinunciando all'assunzione di ulteriori prove.