La documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326). Per quanto riguarda l'assunzione di testimoni, nella misura in cui la richiesta è nuova, è come tale inammissibile in secondo grado (art. 326 cpv.