In uno scritto del 20 dicembre 2012 l'attore ha ribadito la sua pretesa sostenendo di essere “autorizzato a lavorare in Italia (così come è successo nel caso in esame)” e di essere “pure autorizzato a lavorare in Ticino, non appena il mandato viene formalizzato in forma scritta con relativa notificata”. All'udienza del 17 gennaio 2013, indetta per discussione, le parti hanno confermato le rispettive posizioni. C. Statuendo il 24 gennaio 2013 il Giudice di pace ha accolto la petizione condannando i convenuti a pagare in solido all'attore fr. 5000.– oltre interessi e spese e rigettando per tale importo in via definitiva l'opposizione interposta al menzionato PE.