{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-04-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-10_2014-04-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116752&nX40_KEY=4921743&nTrefferzeile=98&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4da37ea93740592111641ab214ccee6f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 25.04.2014 16.2013.10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di ingegnere - mercede - mancanza di autorizzazione a esercitare la professione di ingegnere nel Canton Ticino"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:29:59", "Checksum": "80bfb05658edeb3cd2e12324a3d1385c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 25.04.2014 16.2013.10\nRegesto:\nContratto di ingegnere - mercede - mancanza di autorizzazione a esercitare la professione di ingegnere nel Canton Ticino\n\n\n8. Per i reclamanti, il contratto sarebbe nullo per errore essenziale (art. 23 e 24 cpv. 4 CO) e per dolo (art. 28 CO). Ci si può chiedere se tali argomentazioni siano ricevibili, preso atto che davanti al primo giudice gli interessati non si sono mai prevalsi di alcun vizio nella conclusione del contratto (art. 326 cpv. 1 CPC; sopra, consid. 2). Sia come sia, con riserva dei vizi del consenso, il contratto concluso con un ingegnere non autorizzato dal diritto cantonale a praticare rimane valido (DTF 117 II 48, consid. 2). In concreto, è indubbio che l'ing. CO 1 non disponeva della necessaria autorizzazione rilasciata dall'OTIA per esercitare la propria professione di ingegnere nel Canton Ticino (art. 2, 3 cpv. 2 e 7 cpv. 1 della legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto del 24 marzo 2004: RL 7.1.5.1) e che tale mancanza gli avrebbe impedito di allegare il progetto alla domanda di costruzione (art. 4 cpv. 2 della legge edilizia cantonale: RL 7.1.2.1). Resta il fatto che la procedura d'iscrizione era in corso e l'autorizzazione non è stata rilasciata non perché l'interessato non disponesse dei requisiti professionali richiesti, ma perché egli necessitava di un permesso rilasciato in base all'accordo bilaterale Svizzera-UE relativo alla libera circolazione delle persone, che in concreto non si era finalizzato. Ciò premesso, i reclamanti non pretendono che non avrebbero concluso il contratto nemmeno se avessero saputo che il professionista necessitava di un'autorizzazione previa, tanto più che a loro dire la scelta è caduta sull'ing. CO 1 “attratti dal minor costo” (reclamo, pag. 2).\n9. I reclamanti si dolgono del fatto che il Giudice di pace non ha tenuto conto che essi hanno posto in compensazione il credito vantato dall'attore con i danni da loro subìti. A loro dire “il comportamento omissivo del signor CO 1 e le imperfezioni del suo operato, che hanno reso necessarie modifiche ed aumento dei costi, nonché ritardi sul termine dei lavori e pertanto costi supplementari oggettivi, giustificano una richiesta di risarcimento danni che nella prassi viene limitata all'importo dell'onorario pattuito; per questi motivi (…) si sono sentiti in diritto di non versare al millantatore l'importo pattuito. Art. 41 CO”.\na) Ora, già si è detto che al contratto sorto tra le parti si applicano le norme sull'appalto (sopra consid. 7a) e che CO 1 non disponendo della necessaria autorizzazione rilasciata dall'OTIA per esercitare la propria professione di ingegnere nel Canton Ticino non poteva sottoscrivere il progetto da allegare alla domanda di costruzione (sopra consid. 8). Si può perciò ritenere che l'opera fornita difettasse di una qualità promessa. E per l'art. 368 cpv. 1 CO se l'opera è così difettosa o difforme dal contratto, che riesca inservibile per il committente, o che non si possa equamente pretenderne dal medesimo l'accettazione, egli può ricusarla e chiedere inoltre, quando siavi colpa dell'appaltatore, il risarcimento dei danni.\nb) Nella fattispecie, a prescindere dal fatto che non è dato di sapere quando e in che maniera i convenuti hanno segnalato all'ingegnere CO 1 il difetto del progetto, ciò che comporterebbe finanche la liberazione di quest'ultimo dalla sua responsabilità, ci si può chiedere se il progetto dell'istante fosse totalmente inservibile giacché per finire l'ing. __________ ha “provveduto ad alcune modifiche che egli riteneva necessarie, dichiarando che i calcoli del ferro e dei pilastri erano sovrastimati”.\nLa questione non merita particolare disamina giacché, in concreto, davanti al primo giudice i convenuti oltre a non formulare una richiesta di risarcimento danni né sollevato un'obiezione di compensazione, mai hanno quantificato la loro pretesa. Essi si sono infatti limitati ad asserire che “il comportamento tenuto dall'Ing. CO 1 nei nostri confronti, ha determinato la necessità di cercare “in corso d'opera” un professionista legittimamente abilitato disposto a proseguire il lavoro previo avallo del lavoro di un soggetto terzo, circostanza che, come è intuibile, si è dimostrata particolarmente difficile ed onerosa. Sono successivamente emersi errori ed inadempienze da parte del precedente professionista che solo nell'auspicio di escludere qualsiasi contenzioso giudiziale non sono stati contestati all'ing. CO 1 con relativa richiesta di risarcimento dei danni cagionati. Sul punto si formula esplicita riserva di azione segnalando sin d'ora che i danni arrecati sono di gran lunga superiori alla ingiusta pretesa oggi azionata”. In tali circostanze la quantificazione del danno, formulata per la prima volta in questa sede, è inammissibile. La medesima, nella misura in cui si riferisce a una prassi ignota a questa Camera, non potrebbe comunque essere considerata. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, deve essere respinto\n10. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.\n2. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 150.– sono poste, in solido, a carico dei reclamanti.\n3. Notificazione a:\n|\n|\n– ed ; – (CO). |\n|\n|\n|\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}