{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-04-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-10_2014-04-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116752&nX40_KEY=4921743&nTrefferzeile=98&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4da37ea93740592111641ab214ccee6f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 25.04.2014 16.2013.10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di ingegnere - mercede - mancanza di autorizzazione a esercitare la professione di ingegnere nel Canton Ticino"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:29:59", "Checksum": "80bfb05658edeb3cd2e12324a3d1385c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 25.04.2014 16.2013.10\nRegesto:\nContratto di ingegnere - mercede - mancanza di autorizzazione a esercitare la professione di ingegnere nel Canton Ticino\n\n\n4. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51, consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).\n5. Il Giudice di pace ha accertato che l'attore aveva provveduto a elaborare “i piani dei calcoli e del progetto strutturale esecutivo, trasmessi al Comune di __________” e che “malgrado l'assoluta mancanza tra le parti di un contratto o di un mandato, i lavori sono regolarmente iniziati nel maggio 2011 e sono proseguiti fino al 05 agosto 2011, data delle dimissioni dell'attore”. Egli ha poi stabilito che il plico raccomandato contenente la fattura emessa il 5 settembre 2011 dall'attore, non era stato ritirato dai convenuti e ha soggiunto che, benché l'importo chiesto nella fattura sia di € 9240.–, l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di “fr. 5000.– quale massima cifra a totale rimborso del contenzioso.”\n6. I reclamanti sostengono innanzitutto che le prove presentate dall'attore non sono idonee a soddisfare i requisiti richiesti per la concessione del rigetto provvisorio dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 LEF e che il Giudice di pace ha pertanto deciso secondo la procedura semplificata. Ora, in realtà, l'attore non ha promosso una procedura sommaria volta al rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo fatto notificare ai convenuti il 28 settembre 2011 (cfr. 251 lett. a CPC), ma un'azione in procedura semplificata volta all'accertamento del suo credito e che conferisce autorità di cosa giudicata all'esistenza e all'esigibilità del credito posto in esecuzione. E sulla base di tale decisione il giudice, poi, rigetta in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo. Sotto questo profilo nulla può essere rimproverato al Giudice di pace che, dopo avere accertato il credito dell'attore, ovvero che la pretesa rivendicata esiste ed è esigibile, ha pronunciato il rigetto definitivo dell'opposizione al noto PE.\n7. I reclamanti rimproverano al Giudice di pace di avere omesso di accertare “con ogni mezzo quali fossero gli accordi del contratto verbale”. Essi affermano che il prezzo concordato con l'attore per le sue prestazioni era di € 5000.– e non di € 9240.– come indicato nella fattura da lui allestita.\na) In concreto, è vero che il Giudice di pace non ha qualificato, come gli incombeva, il tipo di contratto concluso tra le parti, limitandosi ad accertare la mancanza di un contratto scritto, né ha determinato quali fossero gli accordi iniziali tra le parti in merito alla retribuzione dell'attore. Resta il fatto che i reclamanti non contestano che l'istante abbia provveduto all'elaborazione di un progetto. E ai contratti di sola progettazione, ove l'elemento che li caratterizza è la consegna del progetto (risultato) convenuto, si applicano le norme sul contratto d'appalto ai sensi degli art. 363 e segg. CO (DTF 134 III 364, consid. 6.2.1 e 6.2.2 con rinvii; 130 III 362, consid. 4.1 con riferimenti; II CCA, sentenza inc. 12.2009.189 del 4 novembre 2011, consid. 2.1; Tercier/ Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4a edizione, n. 5360). La responsabilità per il superamento del preventivo allestito nell'ambito di un contratto di progettazione sottostà nondimeno alle regole del contratto di mandato (Borghi, Il diritto per gli architetti, Zurigo, 2010, pag. 155).\nb) Nella fattispecie, l'istante ha negato di avere concordato con i convenuti un costo di € 5000.– per le sue prestazioni (cfr. osservazioni, pag. 1 e verbale, pag. 1), ragion per cui la pattuizione iniziale di una mercede di € 5000.– era un fatto controverso che incombeva ai convenuti provare (art. 150 cpv. 1 CPC). Sia come sia, per finire il professionista ha ridotto la sua pretesa a fr. 5000.–, ovvero un importo inferiore a quello preventivato secondo i convenuti. La questione non merita ulteriore disamina."}