{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-04-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-10_2014-04-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116752&nX40_KEY=4921743&nTrefferzeile=98&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4da37ea93740592111641ab214ccee6f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 25.04.2014 16.2013.10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di ingegnere - mercede - mancanza di autorizzazione a esercitare la professione di ingegnere nel Canton Ticino"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:29:59", "Checksum": "80bfb05658edeb3cd2e12324a3d1385c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 25.04.2014 16.2013.10\nRegesto:\nContratto di ingegnere - mercede - mancanza di autorizzazione a esercitare la professione di ingegnere nel Canton Ticino\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo del 25 febbraio 2013 presentato da\n|\n|\nRE 1 e RE 2\n|\n|\n|\n|\ncontro la decisione emessa il 24 gennaio 2013 dal Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa SE.2012.10 (contratto di ingegnere) promossa con petizione 5 dicembre 2012 dall' |\n|\n|\n|\ning. CO 1 (CO);\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Nel mese di settembre 2010 i coniugi RE 1 e RE 2 hanno incaricato l'ing. CO 1 di elaborare i piani strutturali esecutivi per l'edificazione di una casa sulla particella n. 1815 RFD di __________ di loro proprietà. Il 5 settembre 2011 il professionista ha trasmesso ai clienti una fattura per le sue prestazioni di € 9240.–. Il 28 settembre 2011, CO 1, visto il mancato pagamento della sua nota professionale, ha fatto notificare a RE 1 e RE 2 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio per l'incasso di fr. 11 144.– oltre interessi al 3% dal 15 settembre 2011 e spese esecutive, al quale gli escussi hanno interposto opposizione.\nB. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, il 5 dicembre 2012 CO 1 ha convenuto RE 1 e RE 2 davanti al Giudice di pace del circolo di Balerna per ottenere il pagamento, a saldo di ogni sua pretesa, di fr. 5000.– oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2011, così come il rigetto dell'opposizione interposta al citato PE. Nelle loro osservazioni dell'11 dicembre 2012 i convenuti hanno proposto di respingere la petizione, dolendosi in particolare del fatto che il professionista non avesse potuto firmare i piani esecutivi da lui elaborati poiché privo della necessaria autorizzazione per esercitare la professione di ingegnere in Ticino. In uno scritto del 20 dicembre 2012 l'attore ha ribadito la sua pretesa sostenendo di essere “autorizzato a lavorare in Italia (così come è successo nel caso in esame)” e di essere “pure autorizzato a lavorare in Ticino, non appena il mandato viene formalizzato in forma scritta con relativa notificata”. All'udienza del 17 gennaio 2013, indetta per discussione, le parti hanno confermato le rispettive posizioni.\nC. Statuendo il 24 gennaio 2013 il Giudice di pace ha accolto la petizione condannando i convenuti a pagare in solido all'attore fr. 5000.– oltre interessi e spese e rigettando per tale importo in via definitiva l'opposizione interposta al menzionato PE. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 300. sono state poste a carico dei convenuti, tenuti a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 50.–.\nD. Contro la decisione appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 25 febbraio 2013 con cui chiedono la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.\nConsiderando\nin diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta ai convenuti il 26 gennaio 2013 (cfr. estratti “Tracciamanto degli invii” del 25 febbraio 2013: R Svizzera __________ e __________). Introdotto il 25 febbraio 2013 il reclamo è pertanto tempestivo.\n2. La documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326). Per quanto riguarda l'assunzione di testimoni, nella misura in cui la richiesta è nuova, è come tale inammissibile in secondo grado (art. 326 cpv. 1 CPC). Per di più va rilevato che all'udienza del 17 gennaio 2013 il Giudice di pace ha chiaramente manifestato la sua intenzione di voler procedere all'emanazione della decisione, basandosi quindi sulle sole prove documentali agli atti. Ciò premesso, avendo RE 1 sottoscritto, a suo nome e in rappresentanza di sua moglie, il relativo verbale senza alcuna riserva e senza nulla eccepire, si può legittimamente ritenere che i convenuti abbiano condiviso tale impostazione rinunciando all'assunzione di ulteriori prove. Essi non possono pertanto dolersene in questa sede. Su questo punto il reclamo non merita ulteriore disamina.\n3. La fattispecie denota risvolti internazioni per la residenza italiana dell'istante. Ora, la competenza del giudice svizzero è senz'altro data (art. 2 cpv. 2 e 5 n. 1 lett. a della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale: RS 0.275.12). Quanto al diritto applicabile il rinvio alle norme SIA previste nell'offerta di contratto propende per un' intesa delle parti al diritto svizzero (cfr. art. 116 cpv. 1 e 2 LDIP)."}