Gli opponenti avrebbero di per sé diritto al riconoscimento di un'indennità “d'inconvenienza” in casi motivati (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), ma la redazione del memoriale di risposta al reclamo non ha causato loro particolari costi né comportato apprezzabile dispendio di tempo o perdite di guadagno. Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto. 2. Le spese giudiziarie di fr. 150.– sono poste a carico del reclamate. 3. Notificazione a: | | – ; – ; – . | Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.