Quanto alle difficoltà di demolizione “a causa della neve”, infine, ciò non osta alla pronuncia dell'ordine di rimozione delle opere abusive. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nelle risultanze istruttorie o nell'applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice, deve essere respinto. 4. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Gli opponenti avrebbero di per sé diritto al riconoscimento di un'indennità “d'inconvenienza” in casi motivati (art. 95 cpv.