Ciò configura indubbiamente un'usurpazione al diritto di proprietà degli istanti, i quali possono così ottenere la rimozione di quanto indebitamente posato (art. 641 e 671 CC). Poco importa che le modifiche apportate siano di carattere “provvisorio”, e che “al proprietario non deriva alcuna conseguenza”, al momento dell'introduzione dell'azione la turbativa essendo ancora persistente. Che poi l'intervento edilizio sia stato sollecitato dall'Ufficio del veterinario è possibile, ma ciò non significa che l'interessato potesse agire senza interpellare i proprietari e ottenere il loro accordo, né che l'intervento fosse così legalmente giustificato.