c) Non vi sono dubbi che il proprietario del fondo può esigere la rimozione delle opere costruite senza il proprio consenso, in quanto ciò si possa fare senza danno sproporzionato (art. 671 cpv. 3 CC). La costruzione su fondi altrui costituisce altresì un'usurpazione ai sensi dell'art. 641 cpv. 2 CC sicché il proprietario può promuovere, in ogni tempo, un'azione negatoria per ottenere la rimozione dei materiali posati sul suo fondo senza la sua autorizzazione (Rey in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 13 ad art. 671 CC). E con l'azione negatoria dell'art. 641 cpv. 2 CC il proprietario può anche ottenere il ripristino della situazione anteriore (DTF 100 II 309 consid.