Quanto alla tempestività del reclamo, la decisione impugnata è stata notificata al convenuto il 15 dicembre 2011, di modo che il termine per l'impugnazione è iniziato a decorre l'indomani, è rimasto sospeso dal 18 dicembre 2011 al 2 gennaio 2012 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC) e sarebbe scaduto il 30 gennaio 2012. Introdotto il 27 gennaio 2012 (attestazione postale sulla busta d'invio) il reclamo è pertanto tempestivo. 2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv.