Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto il Pretore ha fissato il valore litigioso in “meno di fr. 10 000.–”, donde la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del reclamo, la decisione impugnata è stata notificata al convenuto il 15 dicembre 2011, di modo che il termine per l'impugnazione è iniziato a decorre l'indomani, è rimasto sospeso dal 18 dicembre 2011 al 2 gennaio 2012 incluso (art. 145 cpv.