– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere alle controparti un'indennità di fr. 560.–. E. RE 1 è insorto contro il predetto giudizio con un reclamo (“appello”) del 27 gennaio 2012 postulandone, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento. Con decreto 1° febbraio 2012 il presidente di questa Camera ha concesso al reclamo l'effetto sospensivo. Nelle loro osservazioni del 25 febbraio 2012 CO 1 e CO 2 hanno concluso per il rigetto del reclamo. Considerando in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr.