All'udienza del 25 ottobre 2011, indetta per discussione, le parti hanno confermato le rispettive posizioni. Terminata l'istruttoria, esse hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a memoriali conclusivi nei quali hanno ribadito le loro posizioni. D. Statuendo il 13 dicembre 2011 il Pretore ha accolto la petizione e ha obbligato il convenuto, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, a demolire quando edificato senza permesso sulla proprietà degli istanti. Le spese processuali di fr. 400.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere alle controparti un'indennità di fr.