{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-08-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-9_2013-08-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115035&nX40_KEY=4921758&nTrefferzeile=9&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "05a8c8cdf8794ef61f96bb5373f7ba0c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 19.08.2013 16.2012.9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Azione negatoria"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:17:35", "Checksum": "73a4cc2fe4222fcd384fd3e73df12231", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 19.08.2013 16.2012.9\nRegesto:\nAzione negatoria\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo (“appello”) del 27 gennaio 2012 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la decisione emessa il 13 dicembre 2011 dal Pretore del Distretto di Vallemaggia nella causa SE.2011.9 (azione negatoria) promossa con petizione 16 agosto 2011 da |\n|\n|\n|\nCO 1 e CO 2 ;\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. CO 1 e CO 2 sono comproprietari della particella n. __________ RFD di __________ costituita da pascoli e edifici destinati all'agricoltura. Il 1° giugno 2004 essi hanno concesso in affitto tale fondo a RE 1, titolare di un'azienda agricola. Il contratto prevedeva una durata iniziale di nove anni rinnovabile, salvo disdetta, di ulteriori sei anni. In seguito a divergenze sorte in merito alle modalità di utilizzo da parte dell'affittuario delle strutture consegnategli, le parti hanno deciso di porre fine al contratto per l'11 novembre 2012.\nB. Il 16 giugno 2011 il Municipio di __________, constatato che un edificio situato sulla particella n. __________ – originariamente adibito a deposito attrezzi e veicoli agricoli – era stato ampliato da RE 1 senza autorizzazione, ha invitato CO 1 e CO 2 a presentare una domanda di costruzione in sanatoria. Un ricorso di CO 1 e CO 2, contrari all'ampliamento e a sanare la situazione, al Consiglio di Stato è stato respinto con decisione 7 settembre 2011.\nC. Nel frattempo, il 16 agosto 2011 CO 1 e CO 2, dopo avere ottenuto l'autorizzazione ad agire, hanno chiesto al Pretore del Distretto di Vallemaggia di ordinare a RE 1 di rimuovere quanto da lui edificato sulla loro proprietà e di ripristinare lo stabile allo stato originale. Nelle sue osservazioni 7 settembre 2011 il convenuto ha proposto di respingere l'azione. All'udienza del 25 ottobre 2011, indetta per discussione, le parti hanno confermato le rispettive posizioni. Terminata l'istruttoria, esse hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a memoriali conclusivi nei quali hanno ribadito le loro posizioni.\nD. Statuendo il 13 dicembre 2011 il Pretore ha accolto la petizione e ha obbligato il convenuto, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, a demolire quando edificato senza permesso sulla proprietà degli istanti. Le spese processuali di fr. 400.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere alle controparti un'indennità di fr. 560.–.\nE. RE 1 è insorto contro il predetto giudizio con un reclamo (“appello”) del 27 gennaio 2012 postulandone, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento. Con decreto 1° febbraio 2012 il presidente di questa Camera ha concesso al reclamo l'effetto sospensivo. Nelle loro osservazioni del 25 febbraio 2012 CO 1 e CO 2 hanno concluso per il rigetto del reclamo.\nConsiderando\nin diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto il Pretore ha fissato il valore litigioso in “meno di fr. 10 000.–”, donde la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del reclamo, la decisione impugnata è stata notificata al convenuto il 15 dicembre 2011, di modo che il termine per l'impugnazione è iniziato a decorre l'indomani, è rimasto sospeso dal 18 dicembre 2011 al 2 gennaio 2012 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC) e sarebbe scaduto il 30 gennaio 2012. Introdotto il 27 gennaio 2012 (attestazione postale sulla busta d'invio) il reclamo è pertanto tempestivo.\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3 con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).\n3. a) Il Pretore, accertato che gli istanti avevano promosso un'azione negatoria sulla base dell'art. 641 cpv. 2 CC, ha constatato che l'edificio posto sulla proprietà degli istanti era stato modificato dal convenuto senza l'autorizzazione dei proprietari. Egli ha così obbligato quest'ultimo a ripristinare la situazione originale."}