consid 3); che nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata alla convenuta il 15 dicembre 2011 (‹www. posta.ch/ trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito __________prodotte dalla Giudicatura di pace) e non durante le ferie giudiziarie come da questa allegato; che il termine per reclamare è iniziato a decorrere il giorno successivo a quello della notifica (art. 142 cpv. 1CPC; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 142 pag. 587), ovvero il 16 dicembre 2011, per poi rimanere sospeso durante le ferie giudiziarie (dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso, art. 145 cpv. 1 lett. c CPC; Trezzini, op. cit., art. 145 pag. 612)