che nelle sue osservazioni del 6 marzo 2012 CO 1 ha preliminarmente eccepito la tardività del reclamo, mentre nel merito ne ha proposto il rigetto; e considerando in diritto: che giusta l'art. 321 cpv. 1 CPC il termine per proporre un reclamo è di 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notificazione a posteriori della motivazione, termine espressamente richiamato anche nella decisione del primo giudice (cfr. consid 3); che nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata alla convenuta il 15 dicembre 2011 (‹www.