– a titolo di “onorario spese amministrative”; che all'udienza di conciliazione del 13 dicembre 2011 l'istante ha confermato le sue domande ribadendo la sua richiesta di giudizio, mentre la convenuta non è comparsa; che con decisione 14 dicembre 2011 il Giudice di pace ha parzialmente accolto l'istanza condannando la convenuta a pagare fr. 294.25 oltre interessi del 7% da marzo 2011; che con reclamo 31 gennaio 2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento, il primo giudice avendo erroneamente applicato il diritto sostanziale riconoscendo a suo carico una responsabilità ai sensi dell'art. 321e CO nonostante la controparte non ne avesse dimostrato le premesse;