È vero che la capacità di postulare in giudizio è un presupposto processuale che va esaminato d'ufficio (Zingg, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol II, Berna 2012 n. 62 ad art. 59), ma in concreto, non è dato di vedere, né la reclamante spiega, perché il Pretore avrebbe dovuto dubitare della procura in questione, che è non sostanzialmente diversa da quella prodotta dall'istante medesima, ed esaminare la legittimazione del rappresentante della parte. Essa non può quindi rimproverare al Pretore di avere ritenuto la convenuta legittimamente rappresentata.