b CPC e rientra, di per sé, nella competenza per materia della terza Camera civile del Tribunale d'appello “indipendentemente dal valore e dal genere della controversia” (art. 48 lett. c n. 1 LOG). Prima di far seguire il reclamo in questione a tale Camera occorre verificare nondimeno ch'essi non siano irricevibili o manifestamente infondati, poiché in caso contrario la trasmissione si esaurirebbe in un mero esercizio di giurisdizione. 2. Il Pretore ha dichiarato inammissibile l'istanza, ponendo le spese e la tassa di giustizia di fr. 300.– a carico dell'istante, tenuta a rifondere alla controparte fr. 600.– per ripetibili.