Le spese processuali di fr. 300.– sono state poste a carico di RE 1, tenuta a rifondere alla convenuta fr. 600.– a titolo di ripetibili. C. Con reclamo 12 dicembre 2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio, chiedendone la riforma nel senso di compensare le ripetibili. Il reclamo non è stato oggetto di notificazione a CO 1. Considerando in diritto: 1. L'impugnazione autonoma delle spese processuali (art. 110 CPC) è considerata un reclamo contro “altre decisioni” nel senso dell'art. 319 lett. b CPC e rientra, di per sé, nella competenza per materia della terza Camera civile del Tribunale d'appello “indipendentemente dal valore e dal genere della controversia” (art. 48 lett.