{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-12-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-63_2013-12-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120037&nX40_KEY=4921723&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bf55fc82bbfdeffa4aff2867b13b523c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.63"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 17.12.2013 16.2012.63"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro una decisione in materia di spese ripetibili"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:37:04", "Checksum": "8d9a9de0434f47e456132b6ccf2ae132", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 17.12.2013 16.2012.63\nRegesto:\nReclamo contro una decisione in materia di spese ripetibili\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo del 12 dicembre 2012 presentato dalla\n|\n|\nCO 1 (già patrocinata dall'avv.,); |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Con istanza 31 agosto 2012, proposta nella forma della tutela giurisdizionale nei casi manifesti, RE 1 ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud di ordinare l'immediata espulsione di CO 1 dall’immobile di sua proprietà posto sulla particella n. __________ RFD di __________. All'udienza del 5 novembre 2012, indetta per la discussione, l'istante ha confermato la sua azione, mentre la convenuta ha proposto di respingerla. Replicando l'istante ha ribadito il suo punto di vista e analoga posizione ha assunto la convenuta nella duplica.\nB. Statuendo il 30 novembre 2012 il Pretore ha dichiarato inammissibile l'istanza. Le spese processuali di fr. 300.– sono state poste a carico di RE 1, tenuta a rifondere alla convenuta fr. 600.– a titolo di ripetibili.\nC. Con reclamo 12 dicembre 2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio, chiedendone la riforma nel senso di compensare le ripetibili. Il reclamo non è stato oggetto di notificazione a CO 1.\nConsiderando\nin diritto: 1. L'impugnazione autonoma delle spese processuali (art. 110 CPC) è considerata un reclamo contro “altre decisioni” nel senso dell'art. 319 lett. b CPC e rientra, di per sé, nella competenza per materia della terza Camera civile del Tribunale d'appello “indipendentemente dal valore e dal genere della controversia” (art. 48 lett. c n. 1 LOG). Prima di far seguire il reclamo in questione a tale Camera occorre verificare nondimeno ch'essi non siano irricevibili o manifestamente infondati, poiché in caso contrario la trasmissione si esaurirebbe in un mero esercizio di giurisdizione.\n2. Il Pretore ha dichiarato inammissibile l'istanza, ponendo le spese e la tassa di giustizia di fr. 300.– a carico dell'istante, tenuta a rifondere alla controparte fr. 600.– per ripetibili. La reclamante chiede che quest'ultima indennità non sia riconosciuta alla convenuta poiché, in estrema sintesi, il rappresentante professionale presentatosi all'udienza di discussione non disponeva di una valida procura, l'amministratore unico della società, sentito nell'ambito di un procedimento penale aperto nei confronti di __________, azionista unico della medesima società, ha dichiarato di non avere firmato la procura rilasciata all'avv. __________ né autorizzato __________ a rilasciarla in sua vece.\na) Nella misura in cui la reclamante fonda le sue censure sulle dichiarazioni rilasciate in sede penale da __________, allora amministratore unico della CO 1 e di __________, azionista unico di quella società, essa dimentica che con il reclamo non è ammessa l'allegazione di nuovi fatti né la produzione di nuovi mezzi di prova. Le copie dei verbali d'interrogatorio resi davanti al Ministero pubblico dai due interessati, non sottoposti al primo giudice, sono pertanto irricevibili.\nb) Ciò premesso, si tratta di determinare se il primo giudice, alla luce dei fatti da lui conosciuti, abbia correttamente stabilito che l'avv. __________ potesse rappresentare in giudizio CO 1 e attribuito a quest'ultima un'indennità a titolo di ripetibili. Ora, secondo l'art. 68 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo (cpv. 1). Il rappresentante deve legittimarsi mediante procura (cpv. 3). In presenza di un rappresentante che non ha giustificato i propri poteri, il giudice deve assegnargli un termine adeguato per riparare il difetto producendo la procura (art. 132 cpv. 1 CPC).\nc) Nella fattispecie, agli atti figura la procura rilasciata il 15 ottobre 2012 dalla CO 1 all'avv. __________. L'istante al riguardo nulla ha eccepito all'udienza del 5 novembre 2012 né successivamente ha informato il Pretore di quanto emerso in sede penale. È vero che la capacità di postulare in giudizio è un presupposto processuale che va esaminato d'ufficio (Zingg, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol II, Berna 2012 n. 62 ad art. 59), ma in concreto, non è dato di vedere, né la reclamante spiega, perché il Pretore avrebbe dovuto dubitare della procura in questione, che è non sostanzialmente diversa da quella prodotta dall'istante medesima, ed esaminare la legittimazione del rappresentante della parte. Essa non può quindi rimproverare al Pretore di avere ritenuto la convenuta legittimamente rappresentata.\nd) Ciò posto, considerato che la reclamante non contesta la sua soccombenza, al Pretore non può essere mossa critica in merito all'assegnazione di ripetibili alla convenuta, parte vincente (art. 105 cpv. 2 CPC), il cui ammontare non è messo in discussione. Ne segue che il reclamo, destituito di fondamento, deve essere respinto.\n3. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone il problema di ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.\n2. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 200.– sono poste a carico della reclamante.\n3. Notificazione a:\n|\n|\n–; –.\n|\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}