14.2002.52 del 29 luglio 2002, consid. 4.2). Ne discende che l'azione di disconoscimento di debito diretta contro CO 1 andava presentata al foro del sequestro (art. 52 LEF). Ciò posto, il reclamo che non ha evidenziato nessuna errata applicazione del diritto deve essere respinto. 7. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante verserà alla controparte, che ha presentato osservazioni tramite un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 300.– sono poste a carico della reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 350.– per ripetibili. 3. Notificazione a: