E nemmeno si può dedurre una sua accettazione tacita per il fatto che il precetto esecutivo n. __________ è stato notificato, con il suo consenso, alla reclamante presso l'indirizzo del suo rappresentante legale, poiché già a quel momento esisteva in ogni caso un foro esecutivo in Svizzera nel luogo di situazione del fondo sequestrato (art. 52 LEF) e CO 1 poteva quindi in buona fede considerare che il precetto esecutivo era stato notificato nel luogo designato da RE 1 (domicilio di notifica ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 LEF; cfr. CEF, sentenza inc. 14.2002.52 del 29 luglio 2002, consid.