Ora, è vero che il precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano è stato notificato l'11 settembre 2012 alla reclamante presso l'indirizzo del suo avvocato e che quest'ultimo ha accettato senza riserve la notifica nelle sue mani. Se non che, a prescindere dal fatto che la procura conferita il 25 gennaio 2012 da RE 1 all'avv. __________ non contiene nessuna elezione di foro esecutivo, nell'ambito della procedura di sequestro davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, come pure in quella esecutiva davanti al Giudice di pace del circolo di Sessa, RE 1 non ha mai preteso di avere eletto un domicilio speciale ai sensi dell'art. 50 cpv.2 LEF.