Nei confronti dei terzi, la sua estensione è giudicata secondo i termini della sua comunicazione (art. 33 cpv. 3 CO) conformemente al principio dell'affidamento. In particolare, il rappresentato (mandante) deve lasciarsi opporre il comportamento del rappresentante, seppure non sia conforme agli accordi interni, qualora non vi si sia opposto (accettazione tacita); ciò vale anche se il rappresentato non sapeva del comportamento del rappresentante, purché, usando la dovuta diligenza, abbia avuto la possibilità di venirne a conoscenza e di impedirlo. Questi principi sono applicabili anche alla notifica di atti esecutivi al rappresentante dell'escusso (CEF, sentenza inc.