con riferimenti). c) L'elezione da parte di un debitore domiciliato all'estero di un foro esecutivo ai sensi dell'art. 50 cpv. 2 LEF non deve essere confusa con la possibilità che lo stesso debitore ha, per evitare che gli atti esecutivi gli siano notificati nel proprio paese (art. 66 cpv. 2 LEF) o mediante pubblicazione (art. 66 cpv. 4 LEF), di designare giusta l'art. 66 cpv. 1 LEF un rappresentante che si trova al foro dell'esecuzione e che è esplicitamente abilitato a ricevere gli atti esecutivi.