In particolare, la semplice indicazione di un domicilio ai fini di notifica di atti giudiziari o una proroga di foro giudiziario non sono sufficienti a creare un foro esecutivo ai sensi dell'art. 50 cpv. 2 LEF in assenza di circostanze particolari dalle quali si possa dedurre, conformemente al principio della buona fede, un accordo tra le parti circa la designazione di un foro esecutivo in Svizzera per un determinato obbligo. L'onere della prova dell'esistenza di un simile accordo spetta a chi se ne prevale (CEF, sentenza inc.15.2005.81 del 22 luglio 2005, consid. 1.1 con riferimenti)