Commentaire romand, Poursuite et faillite, op. cit., n. 24 ad art. 52 e n. 64 ad art. 271). b) Ora, il foro esecutivo speciale dell'art. 50 cpv. 2 LEF costituisce la sola eccezione alla regola secondo cui le parti non possono determinare un foro dell'esecuzione a loro piacimento. L'elezione deve riferirsi a una o a delle obbligazioni specifiche nei confronti di un determinato creditore. È quindi necessario un accordo tra debitore e creditore, in altre parole una convenzione procedurale. In particolare, la semplice indicazione di un domicilio ai fini di notifica di atti giudiziari o una proroga di foro giudiziario non sono sufficienti a creare un foro esecutivo ai sensi dell'art. 50 cpv.