1 LEF) il sequestro di quest'ultimi. Nonostante il tenore letterale di tale norma, la dottrina quasi unanime ritiene che l'assenza di dimora in Svizzera sia da intendere come l'inesistenza di un foro esecutivo ordinario o speciale (CEF, sentenza inc. 14.2001.52 del 29 luglio 2002, consid. 3 con riferimenti). In particolare, il sequestro di cui all'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF non può essere accordato nei casi previsti dall'art. 50 LEF, ovvero se il debitore possiede in Svizzera un'azienda (cpv. 1) oppure se ha eletto un domicilio speciale per l'esecuzione di una determinata obbligazione (Rep. 1996 pag. 299; Schüpbach in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, op.