CO 1 ritiene invece che “il Giudice dell'esecuzione è il Giudice di Pace di Sessa” sulla base dell'art. 52 LEF. a) Secondo l'art. 46 cpv. 1 LEF il debitore dev'essere escusso al suo domicilio (foro esecutivo ordinario). In virtù di tale norma e del principio della territorialità, il debitore all'estero non può di principio essere escusso in Svizzera (Stoffel/ Chabloz, Voies d'exécution, Berna 2010, n. 13 pag. 86). Alle condizioni previste dall'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, quando il debitore non dimori in Svizzera, il creditore ha tuttavia la possibilità di chiedere al giudice del luogo in cui si trovano i beni del debitore (art. 272 cpv. 1 LEF) il sequestro di quest'ultimi.