L'art. 83 cpv. 2 LEF dispone che l'escusso può, entro venti giorni dal rigetto dell'opposizione, domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice del luogo dell'esecuzione (articoli da 46 a 52 LEF; Schmidt in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, Basilea 2005, n. 19 ad art. 83). Il foro dell'azione di disconoscimento del debito è di natura dispositiva e le parti possono prevederne un altro rispetto a quello prescritto dall'art. 83 cpv. 2 LEF (DTF 87 III 26/27 consid. 2; CCC, sentenza inc. 16.2009.49 del 14 dicembre 2009, consid. 1; II CCA, sentenza inc. 12.2002.104 del 14 febbraio 2003, consid. 6; Rep. 1986 pag. 289; KuKo zum SchKG, Vock, n. 7 ad art. 83;