A suo dire, il primo giudice “ha confuso la procedura esecutiva del sequestro intentata al foro del sequestro (luogo di situazione del bene sequestrato) con la procedura ordinaria di disconoscimento di debito (foro: domicilio del debitore), ed è quindi incorso in un'applicazione errata del diritto”. Essa contesta inoltre che a __________ abbia soltanto un recapito postale, ma “trattasi di un domicilio speciale riconosciuto come tale anche dalla creditrice. Prova ne è che la creditrice non lo [il precetto esecutivo] ha fatto notificare in __________ bensì a __________.” 5. L'art. 83 cpv.