La reclamante censura tale conclusione sostenendo di avere eletto domicilio a __________, presso il proprio patrocinatore, sicché il Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest è territorialmente competente per giudicare l'azione di disconoscimento di debito da lei promossa. A suo dire, il primo giudice “ha confuso la procedura esecutiva del sequestro intentata al foro del sequestro (luogo di situazione del bene sequestrato) con la procedura ordinaria di disconoscimento di debito (foro: domicilio del debitore), ed è quindi incorso in un'applicazione errata del diritto”.