In concreto, il Giudice di pace ha dichiarato irricevibile per incompetenza territoriale l'azione di disconoscimento del debito promossa da RE 1 poiché “le azioni relative ai sequestri devono essere intentate nel luogo in cui si trovano i beni (art. 271 LEF); rispettivamente l'azione di disconoscimento di debito al giudice dell'esecuzione (art. 83 LEF) che nel nostro caso va inteso come giudice di prime cure che risulta essere [quello] della Giudicatura di Pace di Sessa; la parte Istante risulta domiciliata in __________ e a __________ risulta invece avere unicamente un recapito postale”.