– a carico dell'istante. E. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 dicembre 2012 in cui chiede l'annullamento del giudizio impugnato nel senso di ammettere la competenza del giudice adito e il rinvio degli atti al Giudice di pace per nuova decisione. Nelle sue osservazioni del 18 gennaio 2013 CO 1 ha proposto il rigetto del reclamo. Considerando in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv.