{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-02-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-61_2014-02-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120038&nX40_KEY=4711069&nTrefferzeile=51&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7d2429ffb1450b805014e87f6d513cb7"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["16.2012.61"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 12.02.2014 16.2012.61"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Foro in caso di azione di disconoscimento di debito promossa da debitrice domiciliata all’estero"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 20:16:27", "Checksum": "5763e40d1ef31ad55f9409df04c5367b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 12.02.2014 16.2012.61\nRegesto:\nForo in caso di azione di disconoscimento di debito promossa da debitrice domiciliata all’estero\n\n\nc) L'elezione da parte di un debitore domiciliato all'estero di un foro esecutivo ai sensi dell'art. 50 cpv. 2 LEF non deve essere confusa con la possibilità che lo stesso debitore ha, per evitare che gli atti esecutivi gli siano notificati nel proprio paese (art. 66 cpv. 2 LEF) o mediante pubblicazione (art. 66 cpv. 4 LEF), di designare giusta l'art. 66 cpv. 1 LEF un rappresentante che si trova al foro dell'esecuzione e che è esplicitamente abilitato a ricevere gli atti esecutivi. A questo riguardo, l'avvocato incaricato della conduzione di un processo non è presunto essere autorizzato a ricevere atti esecutivi connessi al processo, salvo che il mandato preveda esplicitamente tale facoltà. L'estensione della procura conferita all'avvocato dipende dal contenuto del mandato (art. 33 cpv. 2 CO). La procura non deve necessariamente essere scritta e può quindi anche essere conferita in modo tacito. Nei confronti dei terzi, la sua estensione è giudicata secondo i termini della sua comunicazione (art. 33 cpv. 3 CO) conformemente al principio dell'affidamento. In particolare, il rappresentato (mandante) deve lasciarsi opporre il comportamento del rappresentante, seppure non sia conforme agli accordi interni, qualora non vi si sia opposto (accettazione tacita); ciò vale anche se il rappresentato non sapeva del comportamento del rappresentante, purché, usando la dovuta diligenza, abbia avuto la possibilità di venirne a conoscenza e di impedirlo. Questi principi sono applicabili anche alla notifica di atti esecutivi al rappresentante dell'escusso (CEF, sentenza inc. 15.2010.21 dell'8 marzo 2010, consid. 3 e 3.1 con numerosi riferimenti).\nd) Nella fattispecie, la reclamante sostiene di avere eletto domicilio presso lo studio legale del proprio patrocinatore a __________. Ora, è vero che il precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano è stato notificato l'11 settembre 2012 alla reclamante presso l'indirizzo del suo avvocato e che quest'ultimo ha accettato senza riserve la notifica nelle sue mani. Se non che, a prescindere dal fatto che la procura conferita il 25 gennaio 2012 da RE 1 all'avv. __________ non contiene nessuna elezione di foro esecutivo, nell'ambito della procedura di sequestro davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, come pure in quella esecutiva davanti al Giudice di pace del circolo di Sessa, RE 1 non ha mai preteso di avere eletto un domicilio speciale ai sensi dell'art. 50 cpv.2 LEF. L'elezione di foro, unilaterale, è stata da lei infatti comunicata la prima volta soltanto nell'ambito della presente azione di disconoscimento di debito (cfr. scritto 22 novembre 2012).\nLa reclamante non dimostra però che CO 1 abbia accettato la creazione di un foro esecutivo in Svizzera ai sensi dell'art. 50 cpv. 2 LEF. E nemmeno si può dedurre una sua accettazione tacita per il fatto che il precetto esecutivo n. __________ è stato notificato, con il suo consenso, alla reclamante presso l'indirizzo del suo rappresentante legale, poiché già a quel momento esisteva in ogni caso un foro esecutivo in Svizzera nel luogo di situazione del fondo sequestrato (art. 52 LEF) e CO 1 poteva quindi in buona fede considerare che il precetto esecutivo era stato notificato nel luogo designato da RE 1 (domicilio di notifica ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 LEF; cfr. CEF, sentenza inc. 14.2002.52 del 29 luglio 2002, consid. 4.2). Ne discende che l'azione di disconoscimento di debito diretta contro CO 1 andava presentata al foro del sequestro (art. 52 LEF). Ciò posto, il reclamo che non ha evidenziato nessuna errata applicazione del diritto deve essere respinto.\n7. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante verserà alla controparte, che ha presentato osservazioni tramite un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Il reclamo è respinto.\n2. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 300.– sono poste a carico della reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 350.– per ripetibili.\n3. Notificazione a:\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}